Legge Barca: chi controlla le incompatibilità?
di Maria Cattini, Linkiesta - Leggo questa mattina una serie di articoli sulla stampa locale che parlano dell'ultima battaglia che si starebbe innescando per quanto riguarda la Legge sulla Ricostruzione e le incompatibilità.
Dopo il lungo e faticoso cammino che ha portato all'approvazione della cosiddetta Legge Barca, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto scorso, una delle cose su cui pensavo non ci sarebbe stato alcun ripensamento è la questione delle incompatibilità, ampiamente affrontata nel lontano 25 maggio: L’Aquila: gli assessori non possono essere Ingegneri, Architetti o geometri. Cosa succede ora?.
L'articolo 67 quater "Criteri e modalità della ricostruzione", comma 11) della Legge n.134/2012 recita:
Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l’esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l’amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità in questione e si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.
Oggi a L'Aquila, l'opposizione in Consiglio Comunale, appoggia il ricorso da parte del consigliere (e progettista) Piero di Piero alla Corte costituzionale contro l'incompatibilità stabilita con la legge Barca fra tecnici della ricostruzione e consiglieri. Una follia!
Ricordo che la norma era già presente nell'art. 5 della Legge 32/92 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76), ultima Legge Quadro che stabiliva con chiarezza l’incompatibilità tra funzione di Consigliere comunale con quella di progettista, direttore dei lavori, ecc.
E' vero che fatta la legge e trovato l'inganno, ma questo è decisamente troppo da digerire. Già in tempi andati assessori/progettisti avevano aggirato la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 78 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, TUEL D.Lgs. 267/2000, «i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato», intestando i propri studi professionali a altri soggetti, cosa che peraltro sta succedendo anche ora in Consiglio comunale e non solo. Ci sono Sindaci/progettisti che firmano i progetti dei propri Piani di Ricostruzione, per esempio. Per non parlare del business delle progettazioni, le vere "regine" di questa ricostruzione: il 12% ai progettisti compresi gli oneri per la sicurezza che si aggirano intorno al 4% sono veramente un "terno al lotto". E poi chi le controlla le incompatibilità? Sempre l'eterno dilemma del controllore/controllato anche dentro le amministrazioni comunali.
Queste non sono chiacchiere da quattro amici al bar ma problemi reali che andrebbero affrontati con la massima urgenza.
Queste questioni, che in realtà sono palesemente "interessi" in autotutela, possono passare sotto gamba in un dibattito sulla Ricostruzione che dovrebbe vedere coinvolta anche la cittadinanza?
Sono questi sono i nostri "signori costruttori di futuro"?
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