Comune L’Aquila/Usi civici: la concessione delle cave al vaglio di Cantone

trasparenza

Il Comitato  dell’Amministrazione separata di Tempera scrive all’Autorità nazionale anticorruzione e rischia di innescare un meccanismo a catena sulle concessioni delle cave da parte del Comune dell’Aquila. Questa questione riguarda direttamente il contratto del 2 agosto 2005 con il quale il Comune dell’Aquila concedeva alla Inerti Aquilana un vasto appezzamento di terre civiche per l’utilizzo di attività estrattive, per un periodo di cinque anni, “senza tacita riconduzione”. La concessione è perciò scaduta il 2 agosto 2010. Secondo l’esposto presentato dal Comitato, nel corso del 2007, durante le verifiche periodiche del materiale scavato ai fini della determinazione del corrispettivo della concessione, emergeva che la Inerti Aquilana aveva corrisposto una somma inferiore al dovuto di circa 155 mila euro. Il Comune quindi procedeva con decreto ingiuntivo per il recupero delle somme, decreto al quale la Inerti Aquilana si opponeva, citando contestualmente l’Amministrazione comunale per far dichiarare la durata della concessione quattordicennale, sul presupposto che l’autorizzazione all’estrazione concessa dalla Regione era di tale durata. La querelle viene risolta dalla Giunta comunale che, con delibera n. 245 del 25 luglio 2011, accoglie la proposta transattiva della Inerti Aquilana a spostare la data di scadenza della concessione con nuovo contratto al 1 agosto 2019, a fronte del pagamento del dovuto pregresso di circa 155 mila euro. Il tutto con affidamento diretto essendo la proroga intervenuta dopo la scadenza del precedente contratto. La stessa Avvocatura del Comune è intervenuta più volte (2012 e 2013) con rilievi circa la “pervicace illegalità in cui versa la Inerti Aquilana Srl”, segnalando l’opportunità di ritirare la deliberazione di Giunta. ma nulla è stato fatto. Ma non è tutto. La stessa transazione, a detta del Comitato dell’Amministrazione separata di Tempera sarebbe nullo in quanto, richiamando la sentenza della II sez. della Cassazione civile, n. 51 del 5 gennaio 1950 si ribadisce che “Le terre del demanio universale o comunale sono di proprietà delle popolazioni e non dell’Ente pubblico”, il Comitato rivendica la gestione dei beni di uso civico e la promozione di procedure di ‘concessione’, per il tramite del Comune, non già tramite atti negoziali ma facendo ricorso a ‘esperimenti di gara’.

Il Comune sta quindi esercitando un potere (quello di transigere a una controversia), su un bene altrui e del quale non può disporre.

Laquilablog.it, 4 settembre 2015

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