L'Aquila: gli assessori non possono essere Ingegneri, Architetti o geometri. Cosa succede ora?

aggiudicazione Ricostruzione

di Maria Cattini - Ancora non parte questa nuova avventura del Cialente bis e già si prefigurano nuvole all'orizzonte foriere di tempesta. Mentre impazza il toto assessore e si aspettano i ricorsi al Tar per le mancate elezioni dei candidati a Sindaco, potrebbe spuntare una nuova tegola che andrebbe ad aprire scenari nuovi e inattesi e gettare ombre sul passato.
Di che parliamo? A ben vedere il comma 3 dell'art. 78 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, TUEL D.Lgs. 267/2000, relativamente alle condizioni giuridiche degli amministratori locali, stabilisce che «i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato». Pertanto dalla norma si evince che chiunque competente in materia di edilizia e urbanistica, Ingegnere, Architetto, Geometra, o comunque libero professionista, eserciti la libera professione non può essere, contemporaneamente, nello stesso territorio amministrato componente della Giunta Comunale. La norma parla chiaramente introducendo l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e carica pubblica. Insomma nello stesso momento una persona non può essere controllore e controllato.
E allora che succede al Comune dell'Aquila e anche in qualche altro Comune del Cratere? O meglio cosa è già successo in questi tre anni di post terremoto? Per esempio che tecnici erano l'Assessore ai Lavori Pubblici, l'Assessore alla Ricostruzione dei beni storici, artistici, monumentali, o come in qualche altro Comune del Cratere, dove il Sindaco è un ingegnere progettista.
Ma possibile che nessuno abbia detto nulla se il divieto è chiaro nel Tuel?
Certo resta da stabilire anche l'applicabilità dell'art. 5 della Legge 32/92 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76), ultima Legge Quadro che stabiliva con chiarezza l'incompatibilità tra funzione di Consigliere comunale con quella di progettista, direttore dei lavori, ecc.
«Art. 5. Incompatibilità.- c. 1) La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l’esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere;» e anche al comma «6). La carica di membro delle commissioni, di cui all’art. 19 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, e l’assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell’attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni».
A parte il discorso di etica e buon senso che dovrebbe insegnarci che non sempre le leggi debbano essere aggirate, oggi c'è bisogno di uno stile politico rigoroso con il quale gli amministratori, indipendentemente e oltre gli obblighi di legge, devono prevenire, grazie al loro comportamento, il sorgere di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale e, quindi, personale.
Forse sarebbe bastato elaborare una Legge Quadro anche all'Aquila come la 32/92 con tutti i soldi spesi in consulenti, saggi e soloni della Ricostruzione?

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