Sentenza negli Stati Uniti: Opere d'arte prodotte da IA ​​non soggette a copyright

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Una recente decisione di un giudice federale di Washington, Beryl Howell, ha delineato il panorama legale delle opere d'arte generate tramite l'Intelligenza Artificiale, stabilendo che tali creazioni non possono beneficiare della protezione del copyright in quanto mancano di un requisito fondamentale: essere il prodotto del pensiero umano.

Il verdetto ha confermando la decisione presa dall'Ufficio Copyright degli Stati Uniti di rifiutare la registrazione di un'opera bidimensionale a nome di Creativity Machine, un algoritmo IA responsabile per la sua creazione.

Questa sentenza rappresenta il primo caso di questo tipo negli Stati Uniti e riguarda opere d'arte generate attraverso nuovi tipi di algoritmi, la cui popolarità è in crescita esponenziale negli ultimi anni con esempi come ChatGPT o OpenAI.

Il giudice Howell ha sottolineato come sia stato precedentemente stabilito da vari tribunali che il copyright non può essere riconosciuto a opere che non derivano da input umani. Ha citato, a titolo di confronto, casi precedenti come quello del macaco che ha scattato un selfie.

In merito a questo sviluppo legale, il giudice ha scritto: "Stiamo indubbiamente affrontando nuove sfide nel campo del diritto d'autore, con gli artisti che ora includono l'Intelligenza Artificiale come strumento per generare opere visive e altre forme d'arte." L'incremento nell'utilizzo dell'IA solleverà, secondo Howell, questioni cruciali su quale livello di coinvolgimento umano sia necessario affinché un'opera possa beneficiare della protezione del copyright. Inoltre, ci sarà un'ulteriore riflessione sulla valutazione dell'originalità dell'arte generata da IA ​​che è stata "addestrata" su opere preesistenti già protette da copyright.

Table
  1. La normativa europea delle opere d'arte prodotte con intelligenza artificiale
    1. -Protezione delle Opere Generate da IA
    2. -Responsabilità delle Piattaforme Online
    3. -Diritto di Rappresentanza degli Artisti Visivi

La normativa europea delle opere d'arte prodotte con intelligenza artificiale

La normativa europea in materia di diritto d'autore e opere d'arte prodotte attraverso l'Intelligenza Artificiale (IA) è in evoluzione, tuttavia l'Unione Europea ha proposto la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (2019/790), che include disposizioni rilevanti per la protezione delle opere d'arte generate da IA.

La Direttiva 2019/790, adottata il 17 aprile 2019, introduce varie modifiche al diritto d'autore per adattarlo all'era digitale. Tra le disposizioni rilevanti per le opere generate da IA, possiamo evidenziare:

-Protezione delle Opere Generate da IA

La direttiva afferma che le opere create da IA ​​o da altri processi automatizzati non sono eleggibili per la protezione del diritto d'autore nell'Unione Europea. Ciò significa che queste opere non possono essere considerate opere "originali" nel senso tradizionale e quindi non godono di protezione.

-Responsabilità delle Piattaforme Online

La direttiva introduce disposizioni volte a regolare il ruolo delle piattaforme online, come i social media e le piattaforme di condivisione di contenuti. Le piattaforme sono tenute a prendere misure adeguate per impedire il caricamento e la condivisione di contenuti protetti da copyright senza autorizzazione.

-Diritto di Rappresentanza degli Artisti Visivi

La direttiva include disposizioni specifiche per il diritto di rappresentanza degli artisti visivi. Questo diritto garantisce agli artisti un equo compenso quando le loro opere d'arte vengono vendute attraverso intermediari.

È importante notare che, nonostante la direttiva, la questione delle opere d'arte generate da IA ​​è complessa e suscita dibattiti in Europa. In generale, mentre la direttiva sembra stabilire che le opere generate da IA ​​non siano eleggibili per la protezione del copyright, è fondamentale monitorare gli sviluppi normativi e giurisprudenziali nel tempo, poiché la tecnologia e le sue implicazioni legali stanno ancora evolvendo. La sentenza del giudice federale di Washington, sebbene rappresenti una pietra miliare nel dibattito, è solo l'inizio di una serie di questioni legali e filosofiche che dovranno essere affrontate con l'evolversi della tecnologia.

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