Terremoto Emilia: sull'IMU oltre il danno la beffa

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di Maria Cattini - L'ANCI Emilia Romagna ha chiesto delucidazioni al Ministero delle Finanze circa l'esenzione del pagamento dell'IMU sugli edifici inagibili a causa del terremoto. In particolare l'ANCI si riferiva a quegli edifici che, benchè non danneggiati direttamente, si trovino in zone soggette a pericolo di crollo (all'interno della così detta zona rossa) o per i quali sia stata emessa ordinanza di inagibilità per rischio esterno.
Con decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata  disposta - per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente - l’ESENZIONE IMU (imposta municipale propria) fino alla definitiva  ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare prot. 25501 del 20 novembre 2012 ha  chiarito le modalità di applicazione dell’esenzione, specificando quanto segue:
1) per gli immobili con ordinanza “F” (fabbricati intrinsecamente agibili che non possono  essere utilizzati per rischio esterno) e per quelli agibili in “zona rossa” (fabbricati che  sebbene agibili non possono essere utilizzati per il divieto di accesso alla “zona rossa”) non  spetta l’esenzione ma solo la riduzione al 50% della base imponibile, dalla data  dell’evento sismico fino alla data in cui possono essere utilizzati;
2) per gli immobili con ordinanza “B” (fabbricati temporaneamente inagibili) spetta  l’esenzione ma limitatamente al periodo che va dall’evento sismico fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

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3) per gli immobili con ordinanza “C” (parzialmente inagibili) e per quelli con ordinanza  “E” (inagibili) l’esenzione spetta dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014
Il Ministero delle Finanze ha dunque chiarito i dubbi posti dall'Associazione dei Comuni: non ricadendo - in termini strettamente normativi - fra gli edifici dichiarati inagibili (perchè non in possesso della documentazione necessaria, tipo le schede AEDES) essi saranno soggetti alla riduzione del 50% dell'imponibile IMU, dalla data dell’evento sismico fino alla data in cui potranno essere utilizzati, poichè ricadono nella categoria di "immobili inabitabili e di fatto inutilizzabili", così come da disposizioni di d.l. del dicembre 2011, e quindi trattati come nei casi di inagibilità ordinaria.
LEGGI il testo del quesito posto dall'ANCI Emilia Romagna e la relativa risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta per i fabbricati inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

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