Comune #LAquila, #Ricostruzione: il faticoso recupero dei contributi indebitamente percepiti per l’abitazione principale
Chi si è spacciato per residente ma non lo era, chi da residente aveva la prima abitazione affittata, magari a nero, chi ha attestato il falso sulla dimensione del proprio nucleo familiare, chi, in buona fede, ha compilato la domanda senza leggere le avvertenze. Insomma sono tantissimi i casi finiti sotto le lente di ingrandimento, anche della Magistratura, che riguardano l’indebita percezione dei contribuiti per la prima abitazione a seguito del terremoto del 6 aprile 2009.
A tutt’oggi, però, sono solo trenta le pratiche istruite presso il Comune dell’Aquila, Settore Ricostruzione Privata, per revoca contributi inerenti la prima abitazione, soldi pubblici dunque. Di questi trenta, 19 sono i provvedimenti di revoca contributi destinati alla prima abitazione per un importo pari a 1.945.896 euro. Sette i provvedimenti di revoca contributi destinati alla prima abitazione con procedimenti giudiziari in corso per un importo pari a 1.596.429 euro, e 4 i provvedimenti di ricalcolo contributo per un importo da recuperare di 70.580 euro.
Questi i pochi dati rilevabili, ad oggi, dagli atti di immediata reperibilità in possesso dell’Ufficio Ricostruzione privata, in attesa di futuri aggiornamenti. “Per migliorare le già presenti possibilità di informazione pubblica sulle numerose e complesse attività conseguenti al sisma del 2009, sono in corso le operazioni di completamento dei dati non registrati nella Banca Dati dell’Emergenza (BDE) nei primi tre anni dopo il sisma, a causa della concitazione dei periodo e delle insufficienti risorse umane allora disponibili”. Sono le dichiarazioni dell’Ufficio comunale in merito al ritardo nel monitoraggio delle pratiche. “I dati richiesti sono in gran parte disponibili ed in parte da recuperare consultando gli archivi cartacei”.
Ma proprio per la difficoltà delle amministrazioni locali a gestire questa grande mole di dati e informazioni è legittimo chiedersi se, a distanza di otto anni e mezzo dal sisma, sia tollerabile non avere ancora la massima trasparenza nella gestione di risorse pubbliche. Tra casi in buona fede di cattive interpretazioni di norme complesse e casi di comportamenti dolosi e furbeschi, è indubbio che ci siamo trovati in un mare ampio in cui tanti hanno deciso di navigare sperando di ottenere qualcosa.
******
Il procedimento finalizzato alla concessione del contributo per la riparazione degli immobili, in attuazione delle OPCM di riferimento 3779/09 art. 2 comma 5 (per gli immobili con esito di agibilità “B” e “C”) e n. 3790/09, art. 2 comma 4 (per gli immobili con esito di agibilità “E”) e delle convenzioni stipulate tra la cosiddetta “Filiera” (FINTECNA- RELUIS- CINEAS) ed il Commissario Delegato per la Ricostruzione, al quale rispondeva nelle scelte e nell’organizzazione delle valutazioni dei progetti, era il seguente:
- Le pratiche venivano presentate direttamente agli uffici di Fintecna Spa, insediati presso la Scuola della GDF in località Coppito.
- Fintecna Spa si occupava dell’istruttoria amministrativa inerente le istanze di contributo riguardanti immobili classificati B-C-E (gli edifici con esito A rimasero di competenza del Comune).
- Una volta espletata l’istruttoria amministrativa (completezza documentale e diritti di accesso al contributo) Fintecna inseriva la richiesta di contributo, con tutta la documentazione e gli elaborati tecnici allegati, in rete nel sistema informatico, cui avevano accesso anche RELUIS e CINEAS, e attribuiva alla stessa un numero di protocollo, c.d. AQ-BCE; Reluis si occupava della valutazione tecnica e Cineas si occupava della valutazione economica.
- Dopo tali analisi Reluis e Cineas inviavano a Fintecna delle Schede di Valutazione che riportavano o un esito positivo e di congruità (in tali casi il Comune poteva emettere il provvedimento definitivo di ammissione al contributo), o una richiesta di integrazioni e maggiori approfondimenti (in questo caso il Comune provvedeva ad informare i richiedenti ed i tecnici incaricati, i quali dovevano provvedere a rispondere alle richieste di integrazioni in forma cartacea e in formato elettronico, depositando la documentazione alla stessa FINTECNA, che provvedeva alla immissione in rete della documentazione integrativa per il riesame di RELUIS e CINEAS).
- All’esito positivo di Reluis e a quello di congruità di Cineas (esiti comunicati al Comune da Fintecna via e-mail attraverso schede di valutazione Reluis e Cineas), l’iter istruttorio era concluso e, soltanto allora, il Comune si trovava nelle condizioni di fatto e di diritto per poter provvedere al rilascio del contributo definitivo.
- Successivamente al cambio della governance della ricostruzione, la funzione svolta dalla Filiera è stata ricompresa tra le competenze dell’USRA, ereditando quest’ultimo, le funzioni istruttorie della precedente filiera di creazione statale. Mediante tali disposizioni i Comuni sono stati spogliati di fatto di qualsiasi potere istruttorio in ordine a detta attività, essendo stata la competenza comunale circoscritta alla presa d’atto degli esiti istruttori e agli adempimenti conseguenti.
di Maria Cattini, Laquilablog.it
Articoli correlati