Diffamazione online, come prova in giudizio anche screenshot delle chat sui social

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Lo screenshot dello schermo è sufficiente per incastrare l’autore di una diffamazione?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito l’utilizzabilità dell’immagine dello schermo dello smartphone come prova a carico dell’imputato, se il giudice ritiene che il documento sia attendibile e non sia stato alterato. Con sentenza 24600/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi presenti sulle chat dei social-network fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cd. screenshot). E non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale è visibile un testo o un'immagine; non c’è invero alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di un qualsiasi altro oggetto.

In altre occasioni la Suprema Corte richiamando principi di diritto di carattere generale, aveva ritenuto pienamente utilizzabile la pagina di un social-network ripresa a mezzo fotografia istantanea dello schermo (screenshot) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa era visibile.

Quindi lo screenshot equivale quindi a una fotografia e, pertanto, può essere validamente prodotto in giudizio come prova a sostegno delle proprie ragioni.

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