L’Aquila, Asm: Rosettini nuovo amministratore unico è incompatibile?
Il nuovo amministratore unico all’Aquilana società multiservizi (Asm) è l’avvocato Francesco Rosettini, che prende il posto di Rinaldo Tordera, approdato alla Asl 1 Avezzano L’Aquila Sulmona. Una nomina a sorpresa quella del Sindaco, visto che solo il 4 marzo aveva designato l’attuale amministratore unico dell’Ama e direttore generale della Cna provinciale Agostino Del Re. Rosettini è già stato componente del consiglio d’amministrazione dell’azienda e, anche se per pochi mesi, presidente dell’Asm, dopo le dimissioni di Luigi Fabiani.
Tutto a posto se non fosse per il fatto che l’avvocato Rosettini potrebbe essere incompatibile con il ruolo di amministratore unico. Infatti, il 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, introdotta con la L. 31 dicembre 2012, e la disciplina delle incompatibilità e le sue eccezioni è contenuta, rispettivamente, negli articoli 18 e 19.
Tale legge dispone innanzitutto che “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti di lavoro.” In secondo luogo, l’art. 18, stabilisce che la professione forense “è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.” E stabilisce che l’incompatibilità sussiste “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.” Quindi, il vincolo di subordinazione costituisce indiscusso ostacolo all’autonomia e all’indipendenza della professione forense e, pertanto, determina incompatibilità col suo esercizio.
Tra le eccezioni citate la legge dispone anche che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.” Poi specifica che “i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario” e, per questo, “devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.” Infine “fa salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’art. 23.”
Non sembra cosa da poco e, se così fosse, per l’avvocato Rosettini si prefigurerebbe un impedimento per la stessa iscrizione all’albo con le relative sanzioni. Speriamo ci sia una spiegazione perché il controllo sulle incompatibilità dovrebbe essere fatto a monte, dal responsabile dell’anticorruzione, dallo stesso candidato che dovrebbe firmare un’autocertificazione e dal Sindaco, che richiede il parere all’Anac per l’altro candidato (Agostino Del Re) ma non per Rosettini. Per non parlare della questione che investe direttamente anche l’Ordine dei Avvocati e il suo Consiglio di disciplina. Tanti i soggetti coinvolti che ci auguriamo affrontino la questione che non riguarda solo l’indipendenza dell’avvocato, ma anche la tutela dei diritti dei cittadini.
di Maria Cattini, Laquilablog.it
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