Violenza sessuale di gruppo, possibile la diminuente nei casi di minore gravità

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 202 del 2025, ha aperto una breccia significativa nel sistema sanzionatorio previsto per il reato di violenza sessuale di gruppo. I giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 609-octies del codice penale nella parte in cui non consente l’applicazione della diminuente per i casi di minore gravità, ritenendo violati gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Il punto centrale della pronuncia riguarda la rigidità della cornice edittale prevista per la violenza sessuale di gruppo. Il legislatore aveva fissato il minimo della pena in otto anni di reclusione, senza prevedere alcuna possibilità di riduzione nei casi in cui la condotta presenti un disvalore significativamente inferiore rispetto a quello che, in astratto, caratterizza la fattispecie.
Secondo la Corte, una disciplina di questo tipo risulta irragionevole quando impedisce al giudice di tenere conto della concreta gravità del fatto. In presenza di comportamenti che, pur rientrando formalmente nella previsione dell’articolo 609-octies, mostrano caratteristiche tali da collocarli su un piano di minore offensività, l’assenza di una “valvola di sicurezza” può condurre all’irrogazione di una pena sproporzionata.
Proporzionalità e funzione rieducativa
Nel motivare la decisione, la Consulta ha richiamato principi consolidati della giurisprudenza costituzionale. Al legislatore spetta la scelta delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione delle pene, quale espressione della politica criminale. Tale discrezionalità incontra però un limite invalicabile nella manifesta irragionevolezza.
Una pena che non rispetta il canone della proporzionalità, perché sganciata dal disvalore del caso concreto, compromette l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Viene così messa in discussione anche la funzione rieducativa della pena, sancita dall’articolo 27 della Costituzione, che richiede una risposta punitiva calibrata sulla specificità della condotta e della persona che l’ha posta in essere.
Un altro passaggio chiave della sentenza riguarda l’ampiezza della fattispecie di violenza sessuale di gruppo. La formulazione dell’articolo 609-octies, secondo la Corte, è tale da ricomprendere condotte tra loro marcatamente dissimili, sia sul piano criminologico sia sotto il profilo del tasso di disvalore.
La presenza di più persone riunite, elemento costitutivo del reato, comporta una lesione più intensa della libertà di autodeterminazione sessuale della vittima rispetto alla violenza commessa da un singolo autore. Proprio questo maggior disvalore ha giustificato la scelta legislativa di prevedere un’autonoma fattispecie di reato, anziché una semplice aggravante della violenza sessuale di base, e di stabilire un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto dall’articolo 609-bis.
Tuttavia, la Corte ha osservato che questa scelta non elimina la necessità di distinguere, all’interno della stessa fattispecie, situazioni molto diverse tra loro. In assenza di una diminuente, anche condotte caratterizzate da un’offensività ridotta finiscono per essere punite con la stessa soglia minima prevista per i casi di massima gravità.
Il confronto con altri reati sessuali
La Consulta ha richiamato, a supporto delle proprie argomentazioni, il raffronto con altre ipotesi di reato sessuale. Sia per la violenza sessuale sia per gli atti sessuali con minorenne, l’ordinamento già prevede la possibilità di riconoscere una diminuente nei casi di minore gravità.
L’esclusione di una previsione analoga per la violenza sessuale di gruppo determina, secondo i giudici costituzionali, una disparità di trattamento non giustificata. In tutti questi reati è in gioco la libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa; ciò che varia è l’intensità dell’offesa e, di conseguenza, la necessità di modulare la risposta punitiva.
I limiti della diminuente
La sentenza chiarisce anche i confini entro cui potrà operare la diminuente. Non si tratta di una riduzione automatica né generalizzata. La minore gravità dovrà essere riconosciuta solo in presenza di condotte il cui disvalore risulti sensibilmente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato.
La Corte ha sottolineato che, anche in questi casi, resta ferma la natura gravemente lesiva della violenza sessuale di gruppo, che incide sulla libertà sessuale della vittima in modo più intenso, sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo, rispetto alla violenza sessuale commessa da una sola persona. La diminuente opera quindi come strumento eccezionale, affidato alla valutazione del giudice, per evitare pene manifestamente sproporzionate.
Le conseguenze della pronuncia
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, l’articolo 609-octies del codice penale dovrà essere applicato consentendo al giudice di valutare, caso per caso, la possibilità di riconoscere la diminuente per i fatti di minore gravità. La decisione incide direttamente sulla prassi giudiziaria, introducendo un margine di flessibilità finora assente in uno dei settori più delicati del diritto penale.
La sentenza 202 del 2025 si colloca così nel solco di un orientamento che riafferma il ruolo della proporzionalità e dell’individualizzazione della pena come cardini del sistema costituzionale. Un equilibrio complesso, che la Corte ha ritenuto necessario ristabilire anche in un ambito segnato da un elevatissimo disvalore sociale e giuridico come quello della violenza sessuale di gruppo.




