Due persone sono amiche su Facebook: e quindi? Amicizia e foto su Facebook non provano la commensalità abituale.
Il fatto che due persone siano “amiche” su Facebook e abbiano pubblicato sullo stesso social delle fotografie che le ritraggono insieme non costituisce prova di una commensalità abituale. Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 2849/2022 della settima sezione) recependo integralmente il ragionamento svolto dal Tar Sardegna.
La sentenza prende in esame un contenzioso nato in merito ad un concorso per l’immissione in organico di alcuni docenti della scuola secondaria di secondo grado. Il ricorso di due candidati non risultati vincitori al concorso, oltre all’amicizia sui social tra altri candidati e l’esaminatore, ha preso in considerazione le foto pubblicate sulla piattaforma che ritraggono insieme esaminatore e candidati in più contesti. I giudici hanno rigettato anche questo motivo di ricorso, affermando che nei concorsi pubblici l’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c., vale «solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile» e tali cause di incompatibilità non possono essere oggetto di estensione analogica, cioè non possono essere applicate a casi non previsti dalla legge. Di conseguenza, i legami virtuali, in questo caso su Facebook, sono «irrilevanti» e, quindi, rapporti di «colleganza o di collaborazione» tra esaminatore e candidati non bastano per configurare un vizio di composizione della commissione esaminatrice. Il meccanismo dei social network, infatti, permette di «conoscere» persone che nella vita quotidiana magari non si sono mai viste o conosciute: «il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova». E tale prova non è stata raggiunta per mezzo delle foto pubblicate su Facebook che ritraggono esaminatore e alcuni candidati, perché, secondo i giudici: «gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità».
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