In vigore il decreto che frena le rincorse dei ‘soliti’ noti agli incarichi pubblici

camera deputati

di Maria CattiniStop ai dirigenti condannati, anche con sentenza di primo grado. Quanti dei nostri enti e amministrazioni in Abruzzo sono interessati da questa direttiva? Tanti, tantissimi.

E’ entrato in vigore il 4 maggio il decreto, n. 39 dell’8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Una norma nuova di zecca che estende le incompatibilità contenute nell’art. 63 del Testo unico degli Enti Locali (L. 267/2000). Regioni, Province e Comuni hanno tre mesi di tempo per adeguare i propri ordinamenti, entro il mese di agosto 2013, dopo di che interviene lo Stato con potere sostitutivo governativo e la nomina di un commissario ad acta.

Alla luce di questa nuova e incalzante norma numerose sono le amministrazioni e i consigli comunali che vedranno stravolta la loro composizione; allo stesso modo numerosi dirigenti di enti pubblici, o privati con controllo pubblico, che hanno contemporaneamente incarichi politico-amministrativi, saranno costretti a scegliere cosa fare nella vita, cioè ad optare tra incarico dirigenziale e incarico amministrativo, pena decadenza da quest’ultimo.

La nuova disciplina riguarda anche chi ha ottenuto eventuali incarichi esterni con rilevanza dirigenziale o, comunque, di ambito amministrativo per enti, società, istituti sottoposti al controllo delle istituzioni pubbliche, anche con contratto a tempo determinato. La griglia delle incompatibilità si estende anche alle aziende sanitarie, che non potranno ospitare ex politici ai propri vertici (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo).

L’imparzialità, garantita dall’attuazione del decreto, è garantita sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se l’eventuale destinatario ha assunto comportamenti o cariche, o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività, in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.

Vengono, in particolare, individuati tre tipi di cause di inconferibilità degli incarichi ovvero:

le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione;

la provenienza da incarichi e cariche in enti privati regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

la provenienza da organi di indirizzo politico.

GRAVITA’ DEL REATO – Tra l’altro, dal provvedimento, emerge che è sufficiente una sentenza di primo grado per chiudere all’interessato le porte di un vertice amministrativo, per cinque anni nei casi di reati contro la Pubblica amministrazione e per sempre se il reato è quello di corruzione, concussione o peculato. Naturalmente, quando la sentenza non è definitiva può essere ribaltata nei successivi gradi di giudizio, con la conseguenza di far decadere anche l’inconferibilità.

La novità sta anche nel fatto che si stabilisce una graduazione a seconda della gravità e del reato commesso. Infatti nel caso in cui sia intervenuta la sentenza di primo grado, ma non passata in giudicato per i reati di peculato, malversazione, indebita percezione, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, utilizzazione di segreti di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, rifiuti di atti di ufficio, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, abbandono di pubblico ufficio, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di  vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Si prevedono anche delle cause di incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico.

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI – In caso di violazione delle predette disposizioni, sono previste sia sanzioni di carattere obiettivo, volte a colpire l’atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere subiettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.

Sotto il profilo oggettivo, è disposta la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione del decreto, nonché la nullità dei relativi contratti.

Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.

RESPONSABILITA’– La vigilanza interna spetta al responsabile anti-corruzione, che contesta il problema all’interessato e segnala i casi di possibile violazione a tre controllori esterni: l’Autorità nazionale anti-corruzione (a cui va girato anche il provvedimento di revoca), l’Antitrust e la Corte dei conti, perché si verifichino anche le eventuali responsabilità amministrative.

La Provincia dell’Aquila ha già provveduto a nominare il dott. Francesco Belmonte, Segretario Generale dell’Ente, quale responsabile anti-corruzione. Così come la Provincia Di Chieti ha nominato il segretario generale dell’ente, Angelo Radoccia.  In Abruzzo, su 305 comuni, solo 23 (7,5%) hanno provveduto alla nomina.

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, saranno responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, e non potranno per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere sarà esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per gli enti pubblici, dall’amministrazione vigilante.

Da ultimo, l’atto di accertamento delle violazioni dovrà essere pubblicato sul sito dell’amministrazione conferente l’incarico.

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