Iscrizione Ordini, la PA paga solo per avvocati

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La tassa di iscrizione all’albo la paga la PA, ma solo agli avvocati. Le altre professioni intellettuali, anche in presenza dell’obbligo dell’iscrizione, non godono del medesimo trattamento, restando la quota a carico del dipendente.

È la decisione presa dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32589/2022.

La corte motiva la differenza di trattamento sulla base del diverso regime cui sono sottoposti gli avvocati della P.a., avendo la legge escluso agli stessi la possibilità di esercitare la libera professionale anche in caso di part-time non superiore al 50%, rispetto agli altri dipendenti pubblici. A tale diversità corrisponde l’interesse esclusivo del datore di lavoro verso gli avvocati pubblici che permette solo a loro il rimborso della tassa d’iscrizione all’albo.

L’esercizio della professione di avvocato in favore di terzi, da parte del dipendente pubblico, rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, con la conseguenza che l’iscrizione all’elenco speciale non può che soddisfare unicamente l’interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, dove non esiste alcun divieto assoluto, per i dipendenti part-time, di esercizio dell’attività professionale nonché, nelle ipotesi d’incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore.

Quindi, nel caso in cui il lavoratore autonomo è dipendente pubblico, sarà la Pubblica Amministrazione a dover provvedere al versamento della quota di iscrizione solo se emerge il vincolo di esclusività.

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