Pescara, Ricorso Ater: il Tar boccia le tesi dell’Amministratore unico Paolo Costanzi

paolo costanzi

di Maria Cattini – Non ha avuto esito positivo il ricorso presentato lo scorso anno dall’Ater contro il conto dell’Imu presentato dal Comune di Pescara. Come riportato dal quotidiano Centro, il Tar Abruzzo ha infatti respinto il procedimento, obbligando l’ente gestore delle case popolari a versare una pesantissima imposta sugli immobili che supera di gran lunga la cifra più pessimistica di 1.363.000 euro paventata, solo pochi mesi fa, dall’Amministratore Unico Paolo Costanzi. La cifra finale stabilita dai giudici, infatti, prevede sanzioni ed interessi ammonta complessivamente a più di 1,5 milioni di euro (aliquota al 5,8 per mille). Un conto salatissimo che, con ogni probabilità, costringerà a rivedere molti canoni di locazione o, addirittura, a vendere alcune proprietà.

Solo un anno fa l’Amministratore Unico dell’Ater, Paolo Costanzi, che attualmente ricopre anche l’incarico di direttore amministrativo del Consiglio regionale dell’Abruzzo, replicava sulla stampa all’assessore comunale alle Politiche della Casa di Pescara, Isabella Del Trecco, che, leggi alla mano, pretendeva il pagamento dell’Imu anche per le case popolari. Oggi la decisione del Tar ha bocciato su tutta la linea le interpretazioni delle leggi tributarie e le tesi dell’amministratore unico Costanzi dando pienamente ragione all’amministrazione comunale.
Il Tar, nella sentenza, ha innanzitutto chiarito che «le doglianze sono tutte prive di fondamento». I giudici hanno fatto presente che gli alloggi Ater non rientrano nella nozione di abitazione principale. «Va al riguardo osservato», hanno scritto i giudici, «che proprietario degli immobili Erp regolarmente assegnati e soggetto passivo dell’imposta è l’Ater, mentre il rapporto che lega tale ente all’assegnatario dell’alloggio non è di concessione, ma di tipo locativo. Per cui gli alloggi in questione non rientrano nella nozione di abitazione principale, in quanto tale nozione presuppone che il possessore sia anche il soggetto passivo dell’imposta, mentre tale circostanza non si verifica nel caso di specie, nella quale il soggetto passivo dell’imposta è diverso dal soggetto che utilizza stabilmente l’alloggio». Respinta anche la contestazione riguardante il mancato versamento della quota del 3,8 per mille allo Stato. «Quanto al fatto che la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota d’imposta relativamente a tali alloggi doveva intendersi effettuata a favore dell’Ater e non del Comune», è scritto ancora, «va rilevato che il dato normativo non contiene certamente tale previsione». Infine, l’illogicità dedotta dall’Ater riguardo all’aliquota fissata per alloggi rispetto a quella prevista per gli immobili locati. «Anche tale doglianza è priva di pregio», ha sottolineato il Tar, «lo Stato ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo».
In linea teorica, Costanzi potrebbe ancora appellarsi al Consiglio di Stato per salvare il destino dell’Ater pescarese e la sua reputazione, ma gli eventuali margini di manovra sono a questo punto alquanto ridotti, se si considera che il Tar ha già di fatto smontato tutte le contestazioni presentate dall’azienda, confermando la piena legittimità della richiesta avanzata dal Comune.
Insomma, per il super direttore Costanzi un anno veramente terribile: prima la clamorosa ‘bocciatura’ politica alle elezioni comunali di Prata, dopo l’inchiesta sulle lettere di critica dei dipendenti del Consiglio da lui amministrati e, adesso, questa sentenza che potrebbe aprire scenari preoccupanti per le sue tasche se intervenisse in futuro la Corte dei conti.

Torna in alto